In caso di contagio da Coronavirus in occasione di lavoro, l’azienda non è soggetta al meccanismo di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, il datore di lavoro non si vedrà incrementato il premio INAIL per gli eventi di contagio avvenuti sul luogo di lavoro. In tal caso, infatti, gli oneri sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata.
A stabilirlo è l’INAIL, con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020.
Nel predetto documento di prassi, l’Istituto assicuratore ribadisce che in caso di infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro, l’evento è tutelato con l’istituto dell’infortunio. Vige, quindi, il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio.
Da notare, inoltre, che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.
Affinché il lavoratore possa dimostrare il contagio da Coronavirus, occorre sempre accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’INAIL.
In altri termini, la presunzione semplice che ammette sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).
L’INAIL, quindi, valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente estraneo da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.
L’INAIL, inoltre, tiene a precisare che è esclusa ogni responsabilità civile o penale dell'impresa che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste nei protocolli nazionali e regionali. Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’art. 1, co.14 del D.L. n. 33/2020.
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