Coronavirus. Guida CSM per udienze da remoto

Pubblicato il 30 marzo 2020

Dal CSM giungono nuove Linee guida sulle attività degli Uffici giudiziari, integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte.

Linee guida in sinergia con il CNF

Il novellato vademecum, approvato con delibera del Plenum del 26 marzo 2020, è stato elaborato in sinergia con il Consiglio nazionale forense.

Esso disciplina sia la gestione della prima fase dell’emergenza COVID-19 (che termina il 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe), sia la gestione della seconda fase (ossia a decorrere dal 16 aprile 2020).

Rispetto a questo secondo periodo, il Consiglio superiore della magistratura si riserva, ad ogni modo, anche ulteriori indicazioni che verranno adottate in una successiva delibera.

Nelle Linee guida sono fornite indicazioni relative:

Ridurre al minimo i contatti personali, ricorrere il più possibile al lavoro agile e a udienze da remoto (tramite videoconferenze e call conference), tenere conto che per le udienze indifferibili alcuni adempimenti richiedono comunque la presenza di personale amministrativo: sono queste le principali direttrici della nuova guida, per come illustrate in una nota informativa pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

Uffici Giudiziari. Protocolli operativi per udienze

Nella delibera del CSM, sono inoltre riportati dei protocolli operativi volti ad uniformare la regolamentazione degli uffici giudiziari nello svolgimento delle udienze ex Dl n. 18/2020.

In questi protocolli è evidenziata l’opportunità di adozione di:

Per quanto riguarda il periodo a partire dal 16 aprile 2020, i dirigenti degli Uffici sono invitati a programmare tempestivamente l’attività, compresa la decisione dei rinvii di udienze.

Rispetto alle udienze civili, in particolare, sono indicate modalità di invito e convocazione delle parti da svolgersi in videoconferenza e tramite trattazione scritta.

In tale ultimo contesto, per agevolare la trattazione dei procedimenti costituiti in parte da atti e documenti cartacei e in parte già in formato digitale, viene richiesta la collaborazione degli avvocati: il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Il CNF, in proposito, sottolinea come l’adesione dell'avvocato a tale modalità “è assolutamente volontaria, tenuto conto che potrebbe non avere la contestuale disponibilità degli atti e documenti richiesti”.

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