Copie di documenti in pdf inviate per email: imposta di bollo applicabile

Pubblicato il 08 aprile 2022

Un ente pone l’interrogativo circa la misura dell’imposta di bollo da applicare alle copie conformi di documenti depositati nel fascicolo digitale (in originale o in copia conforme all'originale) rilasciate in formato elettronico, via Pec o via e-mail.

In materia il riferimento è al regolamento sull’imposta di bollo (DPR n. 642/1972) che va collegato al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) – CAD – quando si tratta di documenti informatici e al DPCM 13 novembre 2014, recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.

Con risposta n. 170 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato quanto contenuto nelle norme suddette, conclude per affermare che:

Pertanto, per determinare l’imposta da applicare, nella specie se in misura forfetaria, occorre che le copie siano qualificate come “documenti informatici rilasciati per via telematica” in base al CAD e al Dpcm 13/11/2014.

Sul punto, si precisa che non può ritenersi tale l’invio di un documento in formato pdf utilizzando la posta elettronica; di conseguenza, l’imposta da applicare è quella di 16 euro per ogni foglio e non quella forfetaria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy