Un ente pone l’interrogativo circa la misura dell’imposta di bollo da applicare alle copie conformi di documenti depositati nel fascicolo digitale (in originale o in copia conforme all'originale) rilasciate in formato elettronico, via Pec o via e-mail.
In materia il riferimento è al regolamento sull’imposta di bollo (DPR n. 642/1972) che va collegato al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) – CAD – quando si tratta di documenti informatici e al DPCM 13 novembre 2014, recante le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.
Con risposta n. 170 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato quanto contenuto nelle norme suddette, conclude per affermare che:
Pertanto, per determinare l’imposta da applicare, nella specie se in misura forfetaria, occorre che le copie siano qualificate come “documenti informatici rilasciati per via telematica” in base al CAD e al Dpcm 13/11/2014.
Sul punto, si precisa che non può ritenersi tale l’invio di un documento in formato pdf utilizzando la posta elettronica; di conseguenza, l’imposta da applicare è quella di 16 euro per ogni foglio e non quella forfetaria.
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