Con la circolare n. 100 dell’8 luglio 2021, l’INPS ha illustrato le disposizioni dell’art. 10-bis del D.L. n. 104/2020, introdotte in sede di conversione dalla L. n. 126/2020, finalizzate a chiarire l’ambito di applicazione della L. n. 250/1958, relativo ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In particolare, le modifiche normative apportate dal “Decreto Agosto" dispongono che i soci di cooperativa della piccola pesca, sia di produzione e lavoro che di servizi agli associati, ricorrendone i presupposti, rientrano nel campo di applicazione della citata Legge n.250/1958 con conseguente applicazione degli obblighi contributivi previsti per i soci.
La L. n. 250/1958 disciplina la tutela previdenziale dei pescatori, autonomi o associati in cooperative o compagnie, addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
L’ambito di applicazione di tale peculiare regime previdenziale ricomprende i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
Per quanto riguarda l’applicazione del regime previdenziale della piccola pesca ai pescatori autonomi e ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative, il Ministero del Lavoro aveva espresso l’avviso che sussiste la funzione di cooperazione, ai fini dell’applicabilità della L. n. 250/1958, purché l’organismo cooperativo eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative.
Pertanto, nei casi in cui tale funzione non venga concretamente svolta dalla cooperativa, la stessa non è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi per i soci.
I soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della L. n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF.
Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata di cui all’art. 1, co. 3, della L. n. 142/2001, sono altresì soggetti all’ASpI. I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di 5 dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale. Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’ASpI e dall’ambito applicativo del FIS.
Di seguito, si riepilogano le vigenti aliquote contributive da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci:
Per effetto di quanto disposto dall’art. 11 della L. n. 250/1958 e ribadito dall’art. 10-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne sono tenute alla compilazione e all’invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite il modello “F24” della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci.
Per il versamento della predetta contribuzione le cooperative si avvalgono di apposita matricola contributiva, contraddistinta dal codice statistico contributivo (CSC) 1.19.01.
Si rammenta che il versamento dei contributi dovuti per i soci deve essere effettuato negli stessi termini osservati dalla generalità dei datori di lavoro per il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva).
Per l’esposizione, nel flusso Uniemens, dei dati retributivi e contributivi relativi ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le cooperative interessate continueranno a utilizzare le modalità già in uso.
Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, a partire dal periodo di paga del mese di luglio, le cooperative interessate esporranno i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:
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