MiSE e ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti agli enti cooperativi in merito alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 112/2017, modificato dal successivo n. 95/2018, che ha riformato la disciplina in materia di impresa sociale.
La nota del 31 gennaio 2019 MiSE/Minlavoro risponde ad alcune richieste di parere, anche sulla base della circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019.
La normativa citata attribuisce alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali di diritto; tale qualifica ha un fine agevolativo. Pertanto tali enti non sono tenuti a sobbarcarsi l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti per adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto in esame.
Con riferimento agli specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità che devono avere gli amministratori delle imprese sociali, per le cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale di diritto, la disposizione va applicata solo agli eventuali soggetti esterni a cui vengano attribuite cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa.
Sussiste anche per le cooperative sociali e loro consorzi, che acquisiscono la qualifica di imprese sociali di diritto, l’obbligo di depositare presso il Registro Imprese e pubblicare sul sito Internet il bilancio sociale.
Peraltro, come stabilito dalla nota prot. 2491 del 22 febbraio 2018, fino all’emanazione delle apposite linee guida del ministero del Lavoro, gli obblighi suddetti hanno carattere facoltativo.
Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale non sono tenute a sottoporre all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ex articolo 12, comma 4, Dlgs n. 112/2017, gli atti e le procedure trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio residuo.
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