L’Agenzia delle Entrate, con le tre risposte n. 10, 11 e 12 a consulenze giuridiche avanzate da differenti istanti, offre i medesimi chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica in capo ad una società cooperativa agricola.
Nello specifico, veniva chiesto all’Amministrazione finanziaria:
quale fosse il corretto comportamento che deve adottare una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio, per rispettare la progressività di emissione del documento;
se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo conto nell’area riservata e l’acquirente-emittente possa comunicarglielo senza utilizzare il Sistema di interscambio.
Il dubbio riguardava la corretta interpretazione operativa dell’articolo 34, comma 7 del Dpr n. 633/1972, alla luce degli obblighi di fatturazione elettronica scattati dal 1° gennaio 2019, nel caso specifico in cui l’adempimento venga eseguito per conto dei soci.
Secondo il suddetto dettato normativo: “I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo”.
Nelle tre distinte risposte del 18 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il nuovo quadro normativo sulla fatturazione elettronica per le cooperative agricole è stato già indicato nelle Faq pubblicate nell’area tematica del sito dedicata alla fatturazione elettronica e nella risposta ad interpello n. 30 pubblicata il 7 febbraio 2019.
Rinviando direttamente alle suddette precisazioni, l’Agenzia chiarisce, ora, con riferimento al primo quesito, che: “la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.)…”.
A tal proposito, ricorda l’Agenzia che la cooperativa che emette la fattura per conto del socio deve valorizzare i blocchi “terzo intermediario o soggetto emittente” inserendo i dati della cooperativa e indicando che l'emittente è il cessionario/committente.
Riguardo al secondo quesito, invece, si legge che nel predisporre la fattura elettronica per conto del socio, la cooperativa agricola può inserire la propria Pec o codice destinatario come indirizzo del destinatario della fattura.
Dopodiché, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la società cooperativa è tenuta a informare il singolo conferente dell'avvenuta emissione della fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) un duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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