Nell'Unico 2005 le società cooperative determineranno le imposte dell'esercizio 2004 sulla base delle novità introdotte in materia dalla Legge Finanziaria per il 2005, la n. 311/04. L'articolo unico, comma 460, di quella legge conferma che le somme destinate a riserve indivisibili non concorrono alla formazione dell'imponibile (come già previsto dall'articolo 12 della legge n. 904/77), ad eccezione della quota del 30% degli utili netti annuali (che scende al 20% per le cooperative agricole). Restano, come espressamente dispone il successivo comma 463, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme destinate ai fondi mutualistici. L'indeducibilità opera, secondo il comma 465, per gli interessi corrisposti ai soci in misura superiore al tasso minimo dei buoni postali fruttiferi, maggiorato di 0,9 punti. Va sottolineato che, pur prevedendo l'articolo 223-duodecies delle norme di attuazione del Codice civile che le norme fiscali agevolative previste dalla leggi speciali si applichino alle sole cooperative a mutualità prevalente, la Finanziaria per il 2005 ha invece esteso le agevolazioni a tutte le coop, anche a quelle a mutualità prevalente.
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