Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17 febbraio 2022, con il quale il dicastero dello Sviluppo Economico individua le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.
Il provvedimento attua la norma dell’articolo 23, comma 3-quater, del DL 83/2012 convertito, come modificato dalla Legge di bilancio 2022.
La Legge n. 234 del 2021, infatti, ha stabilito che, per i suddetti finanziamenti, il MiSE si avvale delle società finanziarie e non più degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’art. 111-octies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
All’articolo 2 del decreto ministeriale del 17 febbraio vengono fissate le modalità di attuazione dell’intervento.
È specificato che i finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021.
Quest’ultimo provvedimento presente, ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della Legge n. 296/2006, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.
Pertanto, i finanziamenti ai lavoratori delle coop sono regolati dalle disposizioni ex art. 5 del DM 4 gennaio 2021, fatta salva l’applicazione di queste condizioni:
durata non inferiore a tre anni e non superiore a 12 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a 2.500.000 euro.
Le società cooperative beneficiarie dell’intervento, in attuazione della previsione di cui all’art. 1 comma 273 della L. 178/2020, rispettano la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 C.c., a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
Per concludere, le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
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