Secondo la Corte di giustizia Ue, per l’installazione di cookie non basta che nel sito internet sia presente una casella di spunta preselezionata.
E’ infatti necessario il consenso attivo degli utenti.
I giudici europei lo hanno precisato nel testo di una sentenza depositata ieri, 1° ottobre 2019, con riferimento alla causa C-673/17, in risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (concernente il trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) e relative modifiche.
La domanda era stata presentata nel contesto di una causa tra la federazione delle organizzazioni e associazioni di consumatori della Germania e una società di giochi online, in merito al consenso, da parte dei partecipanti a un gioco a premi organizzato da quest’ultima, al trasferimento dei loro dati personali agli sponsor e ai partner della stessa, nonché all’archiviazione di informazioni e all’accesso a informazioni archiviate nell’apparecchiatura terminale di tali utenti.
Orbene, per i giudici europei, il diritto dell’Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche deve essere interpretato nel senso che il consenso è da ritenere come “non validamente espresso” quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.
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