Una delle più importanti innovazioni operate dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 – recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto – è senz’altro l’istituzione dei contratti di convivenza riservati alle coppie di fatto, che per divenire effettivi necessitano di essere trasmessi e registrati presso il Comune, dal professionista che ne ha curato la stipula.
In conseguenza di detta innovazione, è richiesto uno sforzo di adeguamento da parte degli uffici comunali, per cui Ministero dell’Interno ha provveduto ad emanare la circolare n. 7 del primo giugno 2016, recante alcune prime indicazioni circa gli adempimenti da seguire.
In particolare, la circolare in questione contempla l’obbligo per gli uffici di stato civile dei Comuni di iscrivere le convivenze di fatto e di effettuare la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, rilasciando le relative certificazioni.
Mentre il primo adempimento è già attività abituale presso gli uffici comunali, il secondo – registrazione del contratto di convivenza - costituisce invece la novità.
Sicché i consulenti del lavoro si stanno al momento adoperando per elaborare un’apposita modulistica ad integrazione di quella già in uso, che preveda la registrazione nella scheda di famiglia non solo dei conviventi, ma anche della data, del luogo di stipula e degli estremi di comunicazione del contratto da parte del professionista.
Deve essere altresì assicurata la conservazione agli atti dell’ufficio comunale, della copia del contratto medesimo.
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