Ripescati i soggetti decaduti da rottamazione-ter e saldo e stralcio: è l’effetto dell'emendamento approvato dalla commissione bilancio del Senato, ieri 15 marzo 2022, alla legge di conversione del decreto-legge Sostegni ter (DL n. 4/22).
Il testo del provvedimento arriverà oggi all'esame dell'aula del Senato e sarà posta la questione di fiducia; previsto per giovedì il voto. Dopo ci sarà il passaggio del Ddl alla Camera. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 28 marzo 2022.
Come annunciato, i soggetti che non hanno pagato le rate – di rottamazione-ter e saldo e stralcio – degli anni 2020, 2021 e 2022 beneficeranno di ulteriore tempo per non perdere i benefici della rottamazione.
La scelta del legislatore di concedere un’altra chance risponde anche ad esigenze di cassa: è emerso, infatti, che circa 500 mila contribuenti non sono riusciti a versare quanto dovuto per le pendenze del 2020 e 2021, sospese durante il Covid, e decadendo dai condoni. Ciò ha generato, però, un buco nelle casse statali.
Quindi, con l’emendamento approvato viene data una nuova possibilità ai soggetti decaduti di rimettersi in linea e non rinunciare ai benefici della rottamazione. Nel nuovo calendario delle date entrano anche le rate del 2022. Ma vediamo il prospetto delle nuove scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio:
Per tutte le ipotesi, vige la tolleranza di cinque giorni dalla scadenza; pertanto, saranno considerati validi i versamenti eseguiti nei cinque giorni dalla relativa scadenza.
Specificato che non si potrà richiedere il rimborso di quanto dovuto e già versato.
Nell’emendamento è presente anche una nota importante: dal momento in cui entrerà in vigore il nuovo calendario, saranno estinte tutte le procedure esecutive eventualmente avviate dall’agente riscossore a seguito della decadenza.
Viene ricordato che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza, si decade dalla rottamazione con conseguenza ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
Nella conversione del DL Sostegni ter sono presenti anche:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".