Conversione DL semplificazioni: misure su elezioni COA e pignoramenti

Pubblicato il 13 febbraio 2019

La Legge n. 12/2019 di conversione del Decreto-legge n. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, unitamente al testo coordinato di quest'ultimo decreto.

COA: Interpretazione autentica sul divieto di più di due mandati consecutivi

Tra le modifiche che la legge di conversione ha introdotto al DL in oggetto, si segnala il nuovo articolo 11-quinquies, contenente un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 113/2017 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), e la proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Viene così previsto, al comma 1 del nuovo articolo 11-quinquies, che – in linea con quanto sancito a dicembre dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite – l'articolo 3 comma 3 della citata Legge n. 113/2017 – a norma del quale “Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato” - vada interpretato nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di più di due mandati consecutivi, si tenga conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della Legge ordinamentale forense (n. 247/2012).

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo – ovvero che “La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato” , e comma 4 – ovvero “Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3”.

Proroga termini: elezioni entro il mese di luglio 2019

Il secondo comma del nuovo articolo sancisce, invece, che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea per la elezione del Consiglio si svolge entro il mese di luglio 2019.

Si rammenta che il nuovo articolo 11-quinquies del DL 135/2018 ha il medesimo contenuto del recente Decreto-Legge n. 2/2019 che, a questo punto, non verrà più convertito in Legge.

A questo proposito, il terzo comma dell’articolo 1 della Legge espressamente sancisce “Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2”.

Immobile pignorato: il debitore non ne perde il possesso fino al trasferimento

Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione, si segnala la novità che interessa l'esecuzione forzata, sancita attraverso la riscrittura dell'articolo 560 del Codice di procedura civile sul modo della custodia dell'immobile pignorato.

Il nuovo articolo 560 prevede, così, per il custode nominato, un dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Si prevede, inoltre, che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile sino al decreto di trasferimento, salvo quando ostacolino il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando il debitore violi gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non sia dagli stessi abitato.

Inoltre, se l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può disporre il rilascio dello stesso prima della pronuncia del decreto di trasferimento.

Queste novità si aggiungono alle altre misure in materia di esecuzione forzata, contenute nell'articolo 4 del Decreto semplificazioni, riguardanti, si rammenta, la conversione del pignoramento, la custodia dell’immobile pignorato, l'autorizzazione della vendita e l'ammontare residuo del credito.

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