Considerate le disposizioni contenute dal comma 18, art. 1, della legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti che fruiscono di premi detassati e strumenti di welfare aziendale possono prestare particolare attenzione ai calcoli di convenienza fiscale al fine di massimizzare il profitto dei benefici concessi dai datori di lavoro.
Le norme soprarichiamate hanno confermato, per il periodo d’imposta 2024, secondo quanto già previsto per l’anno 2023, il dimezzamento dal 10% al 5% dell’aliquota sostitutiva di IRPEF e relative addizionali regionali e comunali sui c.d. premi di risultato.
Al riguardo, sebbene tale somma vada assoggettata a ritenuta previdenziale, l’eventuale conversione in servizi di welfare aziendale, laddove contrattualmente prevista, va ponderata rispetto alla perdita degli eventuali oneri detraibili o deducibili ipoteticamente spettanti in sede di dichiarazione dei redditi.
I premi di risultato o premi di produttività per cui è possibile optare per la detassazione si sostanziano in importi variabili della retribuzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti a seguito del raggiungimento da parte dell’impresa di obiettivi misurabili e fissati in accordi sindacali aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Essi godono di un trattamento fiscale privilegiato essendo assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle sue addizionali regionali e comunali.
Per i premi di produttività – salvo che nelle ipotesi di conversione in servizi di welfare, per le quali l'esenzione si configura anche rispetto agli obblighi contributivi – anche per il periodo d’imposta 2024 il legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata del 5%, in luogo dell’ordinaria aliquota del 10% prevista dall’art. 1, comma 183, legge di Bilancio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 18, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ATTENZIONE: In assenza di contrattazione di secondo livello, pur non rimanendo preclusa la possibilità per il datore di erogare somme a titolo di premio, non sarà possibile applicare il regime di detassazione.
Sinteticamente, si rammenta che i premi di produttività, ai fini della detassazione, presentano le seguenti peculiarità:
Quanto al profilo soggettivo del prestatore d’opera, per fruire dell’abbattimento dell’imposizione fiscale mediante l’applicazione della c.d. imposta sostitutiva, il percettore non deve aver conseguito un reddito, nel periodo d’imposta precedente, superiore a 80.000 euro.
Si evidenza che ai fini di tale limite reddituale andranno considerati esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria e non quelli a tassazione separata.
Il regime di detassazione dei premi di risultato è, comunque, opzionabile rispetto ai criteri di imposizione ordinaria, sicché il percettore potrebbe comunque scegliere, laddove più conveniente, la tassazione ordinaria IRPEF, con relative addizionali (ad esempio nei casi in cui le detrazioni azzerino l’imposta).
NOTA BENE: Con riferimento al limite di 3.000 euro lordi, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E, su disciplina analoga, si era espressa ritenendo che, per calcolare il limite massimo di 3.000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. In tal senso, allora il limite volgarmente ricondotto a 3.000 euro corrisponde, previa applicazione di apposita formula algebrica, a 3.303,60 euro lordi da cui detrarre le ritenute previdenziali al 9,19%.
Come anticipato al paragrafo precedente, laddove previsto dal contratto di secondo livello, il dipendente può trasformare il premio detassato spettante, anche in misura parziale, in servizi di welfare aziendale potendo fruire, conseguentemente, dell’ulteriore beneficio fiscale nei limiti di cui all’art. 51, comma 2 e 3, TUIR.
L’eventuale trasformazione, oltre ad operare in regime di esenzione fiscale, consente di non assoggettare la somma corrisposta ad imposizione contributiva, azzerando – di fatto – il c.d. cuneo fiscale.
La legge n. 208/2015 ha, infatti, previsto che le remunerazioni premiali riconducibili al citato regime fiscale speciale agevolato possono essere tramutate, su scelta dei lavoratori, in prestazioni sociali (benefit) e che, in tal caso, godono dell’esenzione sia ai fini fiscali che contributivi nei limiti contemplati dal TUIR.
Ciò salvo che nelle ipotesi di conversione dei premi di risultato nelle seguenti misure di welfare (art. 1, comma 160, legge di Bilancio 2017, che ha introdotto il comma 184-bis, all’art. 1, legge di Stabilità 2016) rispetto alle quali non vi sono “limiti” di esenzione:
ATTENZIONE: Nel silenzio del legislatore sugli obblighi previdenziali nelle ipotesi di conversione del premio di risultato nelle misure di welfare “sopra-soglia” innanzi citate ed inerenti sia ai contributi alle forme pensionistiche complementari che all’assistenza sanitaria, l’INPS precisa che deve intendersi applicabile l’art. 12, legge n. 153/1969, sicché i contributi versati su richiesta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182, art. 1, legge n. 208/2015, siano assoggettate al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Si rammenta che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali aventi il fine di erogare prestazioni integrative previdenziali e assistenziali sono assoggettate al contributo di solidarietà del 10% sulla quota a carico del datore di lavoro.
In tal senso, le esenzioni ex art. 51, comma 2, e specificatamente alle lettere a) ed f-quater) possono ricadere nella disciplina contributiva specifica individuata dall’art. 12, comma 4, lett. f), legge n. 153/1969.
In ragione di quanto sopra, si notino, di seguito, le seguenti differenti ipotesi:
|
Premio di risultato non detassato |
Premio di risultato detassato (2022 – 10%) |
Premio di risultato detassato (2023/2024 – 5%) |
Premio di risultato in beni e servizi di welfare |
Importo |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
Ctr.Inps c/lavor. (9,51%) |
€ 285,30 |
€ 285,30 |
€ 285,30 |
- |
Imponibile IRPEF/Imp.sost. |
€ 2.714,70 |
€ 2.714,70 |
€ 2.714,70 |
- |
IRPEF netta e incidenza addizionali (28%) |
€ 760,11 |
- |
- |
- |
Imposta sostitutiva |
- |
€ 271,47 |
€ 135,73 |
- |
Netto percepito |
€ 1.954,59 |
€ 2.443,23 |
€ 2.578,97 |
€ 3.000 |
In un’ottica più ampia, i percettori di tali benefici devono però considerare che l’eventuale scelta di fruire di servizi di welfare, ancorché esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti sopra citati, fa perdere il diritto a beneficiare della detrazione o deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
ESEMPIO: Laddove, ad esempio, il lavoratore valutasse di convertire il premio spettante in servizi di welfare per far fronte alle rette universitarie dei figli ovvero per rimborso di una prestazione sanitaria rilevante (a franchigia già raggiunta), il costo sostenuto rappresenterebbe un onere detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente “perdita” della detrazioni d’imposta pari al 19% sopracitato.
Pertanto, riprendendo la tabella del paragrafo precedente sarà possibile considerare quanto segue:
|
Premio di risultato non detassato |
Premio di risultato detassato (2023/2024 – 5%) |
Premio di risultato in beni e servizi di welfare con perdita oneri detraibili |
Importo |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
Ctr.Inps c/lavor. (9,51%) |
€ 285,30 |
€ 285,30 |
- |
Imponibile IRPEF/Imp.sost. |
€ 2.714,70 |
€ 2.714,70 |
- |
IRPEF netta e incidenza addizionali (28%) |
€ 760,11 |
- |
- |
Imposta sostitutiva |
- |
€ 135,73 |
- |
Netto percepito |
€ 1.954,59 |
€ 2.578,97 |
€ 3.000,00 |
Oneri detraibili |
€ 3.000,00 |
€ 3.000,00 |
€ 3.000,00 |
Detrazione |
€ 570,00 |
€ 570,00 |
€ 0,00 |
Importo netto post dichiarazione |
€ 2.524,59 |
€ 3.148,97 |
€ 3.000,00 |
In ragione di quanto sopra, la scelta del lavoratore di percepire il premio di risultato detassato con possibilità di detrarre gli oneri in sede di dichiarazione graverà, però, sul datore di lavoro sul quale sussistono gli obblighi contributivi di sua parte quantificabili circa nel 30% dell’importo lordo erogato.
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