Lo Studio n. 198-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del Notariato il 13 settembre 2018 e pubblicato sul sito istituzionale del CNN il 20 novembre 2018, è dedicato alla semplificazione procedimentale e alla valorizzazione del controllo notarile sugli atti soggetti a pubblicità commerciale.
Nell’elaborato, in particolare, viene esaminata la normativa di cui all’articolo 20, comma 7 bis, del convertito Decreto-legge n. 91/2014.
Questo, dopo aver proceduto con una disamina sul percorso normativo di semplificazione del sistema dei controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità nel Registro delle imprese, a partire dagli articoli 32 della Legge n. 340/2000 e 13 ter del convertito DL n. 236/2002.
Il più recente intervento semplificativo - rappresentato, come detto, dall’art. 20, comma 7 bis del DL n. 91/2014 - viene definito, dall’autore dello studio, come “l’ultima tappa del percorso normativo vòlto a razionalizzare in chiave efficientistica il regime dei controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità commerciale e, in particolare, il rapporto tra il controllo di legalità sostanziale operato dal notaio rogante o autenticante e quello cui è deputato il Registro delle imprese”.
La disposizione in oggetto sancisce, letteralmente, che: “Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all’attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni”.
Rispetto all’ambito oggettivo di applicazione di questa norma, viene evidenziato come la dottrina prevalente ritenga, correttamente, che la stessa si applichi solo quando ad essere oggetto diretto e specifico di pubblicità nel Registro delle imprese sia proprio l’atto rogato o autenticato dal pubblico ufficiale, non invece quando lo stesso costituisca un semplice allegato documentale della domanda di iscrizione.
Quanto, invece, all’ambito soggettivo di operatività della norma, si ritiene di aderire alla tesi secondo cui la disposizione trovi applicazione solo quando a dare impulso al procedimento di iscrizione sia il pubblico ufficiale rogante o autenticante l’atto oggetto di pubblicità, predisponendo la relativa documentazione e richiedendo l’iscrizione.
Nelle conclusioni dello studio, viene evidenziato come l’art. 20, comma 7 bis esaminato, possa essere considerato un’evoluzione normativa rispetto alla precedente disciplina.
Grazie a questa novella, infatti, i poteri di controllo dell’ufficio del Registro delle imprese hanno subito un ridimensionamento: si è passati, ossia, da un controllo di regolarità formale della documentazione ad un controllo di carattere tecnico-operativo che verte, esclusivamente, sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla PEC.
L’intervento, per contro, non accresce né il contenuto né la misura del potere-dovere di controllo che spetta al professionista notaio, il quale continua a svolgere un controllo di legalità sostanziale dell’atto, con responsabilità piena ed esclusiva.
Il meccanismo del controllo notarile preventivo all’iscrizione inteso dal legislatore, dunque, è essenzialmente fondato sul binomio potere-responsabilità ed essendo, questo, “efficace ed efficiente” apparirebbe superfluo subordinare l’iscrizione dell’atto notarile “ad un ulteriore controllo ex ante che non sia meramente operativo, in quanto il secondo costituirebbe un inutile ed incompleto duplicato del primo”.
Infine – si legge nel testo dello studio - l’inversione cronologica del controllo in capo all’ufficio del Registro delle imprese costituisce una misura di sicurezza aggiuntiva, ovvero un rimedio ad eventuali situazioni patologiche che tutela l’interesse pubblicistico alla stabilità degli atti societari e alla certezza dei traffici giuridici delle imprese.
Lo studio è consultabile sul sito web del Consiglio nazionale del Notariato.
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