Controllo legale dei conti: nuova disciplina in recepimento della direttiva 2006/43/Ce

Pubblicato il 26 ottobre 2009
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/43/Ce, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, sarà approvato entro il prossimo 29 ottobre.

Questo provvedimento interviene a modificare l'art. 2477 c.c. sul controllo legale dei conti sancendo il dovere di nomina del collegio sindacale per le Srl nei casi: di capitale sociale pari o superiore a 120mila euro; di società tenuta alla redazione del bilancio consilidato; di società che controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti; di società che abbia utilizzato contributi o finanziamenti pubblici superiori al limite previsto dal Mef; di superamento, per due esercizi consecutivi, del rapporto del Mef tra debiti e patrimonio netto; di superamento, per due esercizi consecutivi, di 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 8 milioni 800 mila di ricavi, 5 dipendenti. Ai sensi delle nuove norme, il collegio sindacale dovrà essere nominato dall'assemblea che approva il bilancio; qualora questa non disponga nulla in proposito la nomina del collegio verrà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

Per le coop, ai sensi del nuovo testo dell'art. 2543 c.c., il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale la cui nomina sarà ora obbligatoria; tuttavia, per le società che optino per l'applicazione delle disposizioni dettate per le Srl il collegio sindacale sarà obbligatorio solo nel caso ricorrano le condizioni di cui sopra.

Modificato anche l'art. 2409-bis c.c. sull'incarico di revisione legale dei conti per le Spa, incarico che, ai sensi delle nuove disposizioni, potrà essere esercitato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo e, nel caso di società quotate, da una società di revisione assoggettata alla speciale disciplina della revisione legale sotto la vigilanza della Consob. Inoltre, nelle società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, la revisione spetterà al collegio sindacale salvo che lo statuto non preveda diversamente.

Altre importanti novità riguardano le fusioni e le opposizioni a queste da parte dei creditori: ai sensi del nuovo testo dell'art. 2503 c.c. tali operazioni, in via anticipata rispetto al decorso del termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel registro imprese delle relative deliberazioni assembleari, potranno compiersi: col consenso dei creditori alla data dell'iscrizione del progetto nel registro imprese; se siano stati pagati i creditori che non abbiano dato il consenso; in presenza di deposito delle somme corrispondenti all'entità dei creditori non consenzienti; in presenza di fideiussione a garanzia dei creditori che non abbiano dato il consenso.

Il decreto, infine, si occupa di disciplinare l'accesso all'attività professionale di revisore legale dei conti per la quale sarà necessaria l'iscrizione in un registro disciplinato da un apposito regolamento. Gli aspiranti revisori dovranno aver conseguito una laurea triennale tra quelle individuate dal Mef, dovranno aver svolto un tirocinio triennale presso un revisore legale o società di revisione e dovranno superare un esame di idoneità.
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