Controlli veloci per il visto di conformità sui rimborsi Iva
Pubblicato il 05 novembre 2014
Tra le altre novità dal
decreto delegato sulle semplificazioni fiscali, licenziato la scorsa settimana dal Governo, anche quelle inerenti i controlli per il
visto di conformità sui rimborsi Iva.
Il Dlgs semplificazioni, infatti, ha riscritto l'articolo 38-bis del Dpr
633/1972, così dal prossimo anno dovrebbero entrare in vigore le nuove regole che avranno riflessi anche sui rimborsi trimestrali.
Rimborsi Iva
I rimborsi Iva
fino all’importo dei 15mila euro potranno essere ottenuti semplicemente tramite la presentazione dei modelli della dichiarazione annuale o trimestrale da cui scaturisce lo stesso credito.
Sopra tale soglia, sarà invece il contribuente a scegliere se richiedere l’
apposizione del visto di conformità oppure se
prestare la garanzia. La facoltà non è concessa a quei contribuenti considerati “a rischio” dal Fisco.
Per l’apposizione del visto di conformità da parte del proprio professionista è necessario allegare alla dichiarazione annuale (modello TR) una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si rilascia una sorta di attestazione di "
solidità" e di regolarità contributiva. Invece, se il contribuente opta per prestare la garanzia non deve alcun adempimento aggiuntivo.
Nei casi dei cosiddetti soggetti più a rischio, i rimborsi sopra la soglia dei 15mila euro devono passare necessariamente attraverso la garanzia. Si tratta dei soggetti in attività avviata da meno di due anni, che nei due anni antecedenti hanno ricevuto avvisi superiori a determinate soglie o che hanno cessato l'attività.
Vale sempre la regola che il rimborso viene, comunque, bloccato per pari importo e fino all definizione del procedimento penale, se nel periodo relativo allo stesso è stato contestato un reato per emissione o utilizzo di fatture false.
Ma, la vera novità del Dlgs semplificazioni sta nel fatto che sono stati velocizzati anche i tempi dei controlli per l'apposizione del visto da parte dei professionisti: per i
modelli TR le verifiche dovranno essere eseguite entro il mese successivo al trimestre; dal 2016, inoltre, le verifiche relative alla dichiarazione annuale andranno effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Società semplici e black list
Altri cambiamenti - non tutti sempre in armonia con il titolo delle semplificazioni - sono stati introdotti dal decreto legislativo concernente la semplificazione fiscale per ciò che riguarda le
società semplici e le
società black list.
Per le società di persone e gli enti assimilati, con esercizio non coincidente con l'anno solare, infatti, si prevede l’obbligo di utilizzare ancora i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude l'esercizio di riferimento, anche se risultano già approvati i nuovi modelli.
Per le operazioni black list, invece, le comunicazioni appaiono semplificate fin da subito. L’invio annuale dei dati al Fisco e la soglia economica di esonero allargata ai 10 mila euro annui dai 500 euro per transazione, si applicano già per le operazioni poste in essere nel 2014.