Sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate una serie di codici tributo da utilizzare per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate dal Fisco sulla base dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.
I codici tributo – in tutto 45 – devono essere usati nel caso in cui i destinatari delle suddette comunicazioni decidano di versare solo una parte di quanto complessivamente richiesto con il modello di pagamento F24 precompilato e allegato alla comunicazione stessa.
In tale ipotesi, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
NOTA BENE: I neo codici (da “987F” a “999F” e da “901G” a “929G”) sono riportati in formato tabellare e per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.
Le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia sono quelle che si riferiscono a vari bonus fiscali: dal credito d’imposta “prima casa under 36”, all’ECO-BONUS veicoli usati, al tax credit Industrie tecniche e tax credit opere di formazione e ricerca, fino al credito d’imposta tessile, moda e accessori e a quello impianti pubblicitari.
I nuovi codici sono approvati con la risoluzione n.9 /E del 20 febbraio 2023 dell’Amministrazione finanziaria.
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