Il Legislatore ha stabilito che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente.
Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Le recenti modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi ad opera dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione presso gli Albi professionali (c.d. professioni regolamentate), hanno reso più frequente la possibilità di errore incolpevole da parte del contribuente, rendendo opportuna una semplificazione dello strumento del trasferimento diretto.
Stante ciò, l’INPS, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha fatto presente che l’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio ovvero a seguito di sentenza.
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.
Gli enti previdenziali privati devono porre in essere le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli importi dovuti.
La domanda va presentata telematicamente e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.
Conclude l’Istituto chiarendo che è possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
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