Con circolare del primo aprile 2016, il Ministero della Giustizia detta le linee guida per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali, dando risposta ai frequenti quesiti pervenuti in proposito, relativamente alle opposizioni allo stato passivo fallimentare ed alle diverse fasi endoprocessuali della procedura fallimentare.
Al riguardo, il Ministero ricorda preliminarmente come il legislatore, con D.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 art. 9, abbia previsto, in termini generali, l’obbligo di versamento del contributo unificato per la procedura concorsuale, per poi indicarne l’ammontare nel successivo art. 13, comma 5, ribadendo altresì come lo stesso sia dovuto “per la procedura fallimentare”, all'uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.
E’ stato tuttavia riscontrato come nella prassi operativa, il presente dettato normativo sia stata oggetto di interpretazioni differenti. Per cui il Ministero ritiene di dover uniformare quanto prima i comportamenti presso gli uffici giudiziari, dettando alcune specifiche direttive, ed in particolare:
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