Contributo unificato procedure concorsuali

Pubblicato il 14 aprile 2016

Con circolare del primo aprile 2016, il Ministero della Giustizia detta le linee guida per la determinazione del contributo unificato nelle procedure concorsuali, dando risposta ai frequenti quesiti pervenuti in proposito, relativamente alle opposizioni allo stato passivo fallimentare ed alle diverse fasi endoprocessuali della procedura fallimentare.

Al riguardo, il Ministero ricorda preliminarmente come il legislatore, con D.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 art. 9, abbia previsto, in termini generali, l’obbligo di versamento del contributo unificato per la procedura concorsuale, per poi indicarne l’ammontare nel successivo art. 13, comma 5, ribadendo altresì come lo stesso sia dovuto “per la procedura fallimentare”, all'uopo definita quale quella che va “dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”.

Criteri di determinazione contributo unificato

E’ stato tuttavia riscontrato come nella prassi operativa, il presente dettato normativo sia stata oggetto di interpretazioni differenti. Per cui il Ministero ritiene di dover uniformare quanto prima i comportamenti presso gli uffici giudiziari, dettando alcune specifiche direttive, ed in particolare:

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy