Contributo unificato di iscrizione a ruolo. Nuovo importo, nuove modalità, nuovi termini

Pubblicato il 23 dicembre 2017

In conseguenza dell'avvio del processo telematico, con riguardo in particolare alle spese di giustizia, il contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, notificato dal 1° novembre 2017, dev'essere versato online con l’F24 Elide.

Un documento di prassi illustra modi e tempi per l’assolvimento del tributo.

Importo del contributo unificato

Viene premesso che il contributo unificato è dovuto per ogni grado di giudizio, nel processo civile (ivi compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), nel processo amministrativo e nel processo tributario.

Per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica notificati in data successiva al 1° gennaio 2013, l’importo dovuto per il contributo unificato è di 650 euro, aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso (tuttavia, l’omessa indicazione dei dati in questione può essere sanata depositando un documento che contiene le stesse informazioni).

Spese di giustizia

In relazione al versamento delle spese di giustizia, per i ricorsi amministrativi davanti al Tar e al Consiglio di Stato, il tributo è versato tramite F24 – esclusivamente in modalità telematica – senza possibilità di compensazione, attraverso i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria; stessa modalità telematica di versamento è obbligatoria anche per il versamento del contributo unificato relativo ai ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e ai ricorsi straordinari al presidente della Regione siciliana (nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le vecchie modalità di versamento del contributo unificato di cui all'articolo 192, comma 1, del Tugs).

La risoluzione delle Entrate n. 123/2017 ha istituito i codici tributo per il pagamento mediante modello F24 Elide (versamenti con elementi identificativi) del contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e per quelli al presidente della regione Sicilia. Nella stessa risoluzione è stato precisato che la loro operatività decorre dal 1° novembre 2017.

Pertanto, a partire dai ricorsi straordinari notificati da tale data, precisa la circolare n. 29/E/2017 del 22 dicembre scorso, si considera terminato il periodo transitorio e si applicano le disposizioni dettate dal Dm 27 giugno 2017 in ordine alle nuove modalità di versamento del contributo unificato.

Si ricorda che é inammissibile il ricorso straordinario in materia tributaria (cfr Consiglio di Stato, parere n. 3012 del 25 settembre 2014). Tale rimedio, infatti, è ammesso solo con riguardo alle controversie rientranti nella competenza del giudice amministrativo.

Inoltre, il contributo unificato ha carattere tributario e l’obbligazione del pagamento sorge in capo al ricorrente all’atto della presentazione del ricorso straordinario (cfr Consiglio di Stato, sentenze nn. 4881/2011 e 1958/2015). Pertanto, il presupposto oggettivo del dovere contributivo risiede nell’avvenuta proposizione del ricorso. Con ciò, l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria non implica l’esonero dal pagamento del contributo unificato se il ricorso (pur inammissibile) é stato ugualmente proposto. L’obbligazione permane nell’ipotesi dell’eventuale rinuncia al ricorso presentato.

Trasposizione del ricorso straordinario

Il ricorso straordinario può essere trasposto in sede di giurisdizione amministrativa, nel qual caso la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo comporta, per il ricorrente, l’obbligo di integrare il contributo dovuto, considerati i diversi importi fissati per il ricorso straordinario e per quello giurisdizionale dall’articolo 13, comma 6-bis, Tusg.

Controllo e riscossione post Dm 27 giugno 2017

Se per i ricorsi contro gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate presentati prima della vigenza del Dm 27 giugno 2017, la competenza al controllo e al recupero, anche coattivo, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, era dell’amministrazione fiscale, le nuove disposizioni di cui al predetto Dm prevedono ora che l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi relativi al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al presidente della Repubblica e al presidente della Regione siciliana siano curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

 

La gestione di tale attività decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, dal momento del deposito diretto, da parte dell’interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato. In sostanza, controllo e recupero sono competenza esclusiva del Consiglio di Stato a decorrere dal momento in cui la Segreteria delle sezioni consultive riceve la relazione sul ricorso predisposta dall’ufficio competente all’istruttoria, vistata dal ministro competente.

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