Contributo solidarietà Cnpadc illegittimo

Pubblicato il 16 giugno 2016

E’ stato nuovamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, istituito quando è avvenuto il passaggio dal sistema di calcolo retributivo delle pensioni, basato sul reddito, al calcolo contributivo, che tiene conto dell’importo dei contributi versati.

Richiamando precedenti pronunce, la Corte di cassazione richiama la L. n. 335/1995 secondo la quale le casse di previdenza, nell’adottare i relativi provvedimenti tesi ad assicurare l’equilibrio di bilancio, devono garantire “l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui pensioni non siano ancora acquisite, dalle quote di contribuzione già versate e, quindi, dalla misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere”.

Pertanto, afferma la sentenza n. 12338 del 15 giugno 2016, le pensioni ormai in atto non possono essere decurtate in quanto maturate ed erogate nel momento in cui è stata riformata la legge. E’ pur vero che la cassazione ha stabilito che il diritto soggettivo alla pensione può subire limitazioni in base a leggi emanate anche quando sono in corso i pagamenti dei ratei, purchè però la legge sopravvenuta non superi il limite della ragionevolezza, ossia l’affidamento dell’assicurato a percepire una congrua pensione secondo in base ai contributi versati.

Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”.

La Corte aggiunge che non influisce sulla questione dibattuta la disposizione del comma 488 della legge di stabilità per il 2014, legge 147/2013, in quanto essa dispone la legittimità degli atti e delle deliberazioni adottati dagli enti di previdenza dei professionisti se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; ma tale non è il contributo in discussione perché straordinario e limitato nel tempo.

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