L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per inoltrare domanda al fine di avvalersi del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 9, comma 3, DL n. 176/2022, convertito. L’obiettivo del riconoscimento di tale contributo è di evitare che il taglio del Superbonus dal 110 al 90% rischi di bloccare le operazioni di ristrutturazione.
Il Mef con decreto del 31 luglio 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023 – ha individuato i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse allo stesso, nonché le modalità di erogazione.
Nell’articolo che segue si illustrano le modalità per richiedere detto contributo.
A causa del venir meno delle risorse, la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del DL n. 34/2020 (“Rilancio”), dal 1° gennaio 2023 è stata ridotta dal 110 al 90 per cento.
Per coprire parte delle spese per gli interventi edilizi non coperte dall’agevolazione e sostenute dall’inizio del 2023 e il 31 ottobre 2023 da coloro che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, si è istituita una misura di sostegno.
A tal fine, sono state stanziate risorse finanziarie per 20 milioni di euro.
Dell’agevolazione possono fruire le persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal DL aiuti-quater, non superiore a 15.000 euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull'immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%; lo stesso deve essere adibito ad abitazione principale del richiedente.
Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.
Tale limite viene ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile.
Il contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e il 10% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente.
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 332648 del 22 settembre 2023 vengono fornite le indicazioni operative per inoltrare la domanda di contributo, oltre ad approvare il modello da inviare.
Nell’istanza, oltre il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo, va inserito anche l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.
La trasmissione della domanda deve avvenire dal 2 ottobre al 31 ottobre 2023, utilizzando la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia. È possibile avvalersi di un intermediario.
Nel periodo di tempo di cui sopra è consentito:
Dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate. Se le richieste non superano l’ammontare dei fondi, si riceverà il contributo per intero.
Se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nella domanda.
Qualora risulti che il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, il Fisco procederà a recuperare il contributo, o parte di esso, non spettante, irrogando le sanzioni ai sensi dell'articolo 13, comma 5, Dlgs n. 471/1997, e chiedendo gli interessi.
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