È arrivato il parere positivo del Garante della privacy – provvedimento del 6 ottobre 2022 - allo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente l’erogazione del contributo c.d. bonus vista, di cui all’art. 1, comma 439, L. n. 178/2020.
Ammessi a richiedere il bonus vista (o bonus occhiali) sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 10mila euro, che acquistano – o hanno acquistato - occhiali da vista o lenti a contatto correttive nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Il contributo è pari a 50 euro e verrà erogato una sola volta.
Si presenta sotto forma di voucher, ai richiedenti, o di rimborso, per coloro che hanno già effettuato l’acquisto degli occhiali o delle lenti a contatto.
Per ottenere i 50 euro è necessario registrarsi – utilizzando Spid, Cie o Cns - sull’applicazione web dedicata, che sarà resa disponibile sul sito del ministero della Salute.
Effettuate le verifiche dei requisiti reddituali, se il beneficio sarà riconosciuto
Anche i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive dovranno accreditarsi sull’applicazione web tramite un’apposita autenticazione.
La modalità del rimborso prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.
Nel parere fornito, il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare, nel decreto, che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
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