Da un dettato normativo chiaro proviene il principio di diritto secondo il quale è tenuto alla corresponsione del contributo integrativo alla Cassa di previdenza di categoria il dottore commercialista iscritto all’Albo professionale.
Nell’ordinanza n. 10216/2020, la Corte di Cassazione richiama il Regolamento unitario della Cassa di previdenza e l’articolo 11, comma 1, della Legge n. 21/1986, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, per concludere:
. che l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per coloro i quali aderiscano ad altra forma di previdenza obbligatoria o percepiscano la pensione da altro soggetto previdenziale, ma che il contributo integrativo va versato;
. che l’iscrizione all’Albo dei professionisti, unitamente all’aver ricevuto corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA, comporta il presupposto impositivo.
A nulla rileva che il commercialista non sia iscritto alla Cassa di previdenza di categoria (CNPADC) o, come nel caso di specie, si sia cancellato ed abbia riscosso la pensione da altro ente previdenziale, avendo però anche percepito compensi per l’attività di sindaco di una società cooperativa, con contributi versati alla gestione separata INPS.
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