Illegittimo il contributo straordinario di solidarietà istituito sui soggetti del settore energetico per l’anno 2022 nella parte in cui non esclude dalla base imponibile le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
E’ il succo della sentenza della Corte Costituzionale n. 111, depositata il 27 giugno 2024, che ha statuito sulle questioni sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di Milano e di Roma a seguito dei ricorsi presentati da 5 società energetiche aventi ad oggetto l’articolo 37, comma 3, del decreto legge n. 21 del 2022, che ha introdotto il contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico e petrolifero da versare nel corso del 2022.
In particolare, i ricorsi delle società energetiche sono stati innestati dal silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate in merito alle richieste di rimborso degli importi corrisposti da ciascuna società a titolo di “contributo straordinario contro il caro bollette” a carico delle imprese operanti nel settore energetico.
Il pomo della discordia è rappresentato dal presupposto su cui è stato basato il contributo straordinario, ritenuto dai ricorrenti indeterminato e generico, posto che “i soli elementi essenziali del contributo che il legislatore si è premurato di individuare sono i soggetti passivi e i criteri di determinazione (base imponibile e aliquota)”.
Ancora le società istanti si sono lamentate del fatto che:
La Corte costituzionale parte con l’analizzare il contesto in cui è sorto il contributo sugli extraprofitti energetici.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha creato un improvviso l’aumento dei prezzi dell’energia che ha inciso fortemente sulla crescita globale, rallentandola e creando uno scenario di forte incertezza economica e politica.
Per far fronte agli effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese, il legislatore, fra le altre misure, ha istituito il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario per l’anno 2022, a carico elle imprese energetiche.
I soggetti passivi sono stati individuati:
In merito alla base di calcolo, si è assunto il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il legislatore è, poi, intervenuto stabilendo che non concorressero alla formazione della base imponibile:
Fissato il suddetto scenario, la Corte costituzionale nella sentenza n. 111 depositata il 27 giugno 2024 ha così disposto.
Dunque la Consulta ritiene fondata solamente la previsione dell’inclusione, nella base imponibile del contributo straordinario, delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive. Tale inclusione non rispetta il criterio di ragionevolezza.
Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato.
Per questi soggetti le accise, che essi stessi hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza.
Di conseguenza deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 3, del DL n. 21/2022, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede che:
“[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,”, anziché “[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,”.
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