Contributo Covid, scarto telematico da impugnare davanti al giudice ordinario

Pubblicato il 13 dicembre 2023

Spetta al giudice ordinario - e non a quello tributario - la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di diniego (comunicazione di scarto) del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Dl n. 34/2020, a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Lo hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023.

Le SU, in particolare, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale degli atti loro rimessi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ai fini della risoluzione della questione relativa alla spettanza o meno al giudice tributario della giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del predetto provvedimento di diniego.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite:

"In tema di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all’ultimo periodo, che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del con-tributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)".
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