Spetta al giudice ordinario - e non a quello tributario - la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di diniego (comunicazione di scarto) del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Dl n. 34/2020, a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Lo hanno puntualizzato le Sezioni Unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023.
Le SU, in particolare, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale degli atti loro rimessi, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ai fini della risoluzione della questione relativa alla spettanza o meno al giudice tributario della giurisdizione in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del predetto provvedimento di diniego.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite:
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