Contributo a fondo perduto Sostegni: non spetta agli eredi

Pubblicato il 27 agosto 2021

L'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, DL n. 41/2021 (c.d. Sostegni), ai titolari di partita Iva non spetta agli eredi del professionista deceduto, anche se la partita Iva è ancora attiva.

Con risposta n. 565 del 26 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate affronta la questione della trasmissibilità agli eredi del detto contributo.

Dopo aver provato che ci sono i requisiti per poter beneficiare dell’aiuto, l’istante, erede del professionista deceduto, ritiene che non debba considerarsi cessata l’attività del de cuius in quanto la partita Iva è rimasta attiva al fine di riscuotere fatture per operazioni svolte.

Dunque, non deve trovare applicazione l'esclusione prevista dal comma 2, articolo 1, DL Sostegni, per il quale il contributo "non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il decesso si ha cessazione dell’attività

Diversa è la soluzione a cui giunge l’Agenzia.

La locuzione citata, si precisa, va interpretata nel senso che per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data del 23 marzo 2021.

Pertanto, si ha cessazione dell’attività anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbia avuto luogo il decesso del professionista.

Non rileva, sempre secondo l’Agenzia, il fatto che la partita Iva del professionista sia ancora attiva: infatti il suo mantenimento al fine di riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite, non indica lo svolgimento di un’attività professionale.

A riprova di ciò, si menziona quanto contenuto nelle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo in parola (allegate al Provvedimento agenziale del 23 marzo 2021): “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell'istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento”.

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