Il DL n. 73/2021, articolo 1, commi da 5 a 15, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto alternativo (riservato alle attività stagionali) a quello automatico (di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 suddetto) erogato dall’Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare istanza.
Con provvedimento 2 luglio 2021 prot. 175776 è stata definita la finestra temporale di presentazione delle istanze che ha termine il 2 settembre 2021.
Esaustive indicazioni per eseguire i giusti passaggi sono presenti nella guida dell’Agenzia delle Entrate “I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis” (luglio 2021).
Il Cfp alternativo può essere erogato ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario in Italia, che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro e abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Si precisa che i soggetti che hanno ricevuto il contributo automatico possono accedere al contributo attività stagionali (presentando domanda) che sarà determinato in base ai valori indicati sulla stessa e diminuito dell’importo del contributo automatico percepito.
Sono ammessi a inoltrare istanza per il cfp alternativo i titolari di partita Iva attivata in data anteriore al 26 maggio 2021, la cui partita Iva non sia cessata a tale data.
Tali soggetti:
A differenza dai precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto l’accesso diretto al nuovo contributo da parte dei soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; ne consegue che tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.
Dunque, in primo luogo va calcolato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021; per determinare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di ciascun periodo, va diviso ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo di riferimento.
Per il calcolo del contributo spettante occorre fare riferimento a varie percentuali a seconda dell’ottenimento o meno del precedente contributo del Decreto Sostegni e la tranche di ricavi dell’anno 2019.
Chi ha ricevuto il precedente contributo Sostegni, applica alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019 che seguono:
Se l’istanza verrà accolta, sarà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo automatico del Sostegni bis percepito.
I soggetti che non hanno ricevuto il precedente contributo Sostegni applicano alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019.
Non è fissato un importo minimo ma il massimo ottenibile è 150mila euro.
Per la richiesta del contributo, i soggetti devono inviare una domanda solo per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 2 settembre 2021.
La trasmissione telematica del modello può avvenire seguendo due modalità:
L’erogazione del contributo può avvenire mediante:
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile.
Il contributo in esame è considerato un aiuto di Stato ascrivibile a due diverse sezioni del “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni): “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
Pertanto, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta di non aver superato il limite massimo di aiuti fissati nelle suddette sezioni.
Se risulta essere stato già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non si può procedere con la richiesta.
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