Aumenta la spesa per la prosecuzione volontaria dei contributi INPS. Per i lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, il contributo minimo è di 69,35 euro a settimana (3.606,20 euro annuali). Mentre per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995, il contributo minimo non può essere inferiore a 58,57 euro a settimana (3.045,58 euro annuali).
Con la Circolare n. 24 dell’11 febbraio 2022, l’INPS ha illustrato i valori e le tabelle di ripartizione dei contributi volontari da versare nell’anno 2022, relativi ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
A seguito della variazione percentuale dell’Indice dei prezzi al consumo (FOI), fissata nella misura del +1,9% (tra il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021), l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. Mentre per i lavoratori dipendenti autorizzati sino al 31 dicembre 1995, l’aliquota contributiva si abbassa al 27,87%.
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2022:
Per determinare il costo della contribuzione volontaria, su detti importi occorre applicare le anzidette aliquote contributive, che si differenziano in base alla data di autorizzazione, ossia se antecedente o successiva al 31 dicembre 1995.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.
Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:
Per l’anno 2022 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.
Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previsti dall’art. 3 della L. n. 233/1990. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Ad esempio, nel caso di un artigiano con reddito fino a 16.243 euro, la contribuzione mensile è di 324,86 euro. Il commerciante, invece, dovrà corrispondere un importo di 308,62 euro per vedersi accreditare un mese di contributi.
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata INPS deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
A tal fine deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Quindi, l’importo minimo dovuto dagli iscritti alla gestione separata in caso di prosecuzione volontaria dei versamenti non può essere inferiore a:
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