Contribuzione INPS in aumento per collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata. L'INPS, con la circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, ha reso note le aliquote contributive applicabili nel 2022.
Tante sono le novità in vigore da quest'anno. Vediamole.
DIS-COLL
La prima e, in assoluto, più importante novità riguarda l'aliquota di finanziamento DIS-COLL. La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 223 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha infatti introdotto un’aliquota contributiva aggiuntiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la NASpI” a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L'aliquota contributiva aggiuntiva in parola è pari all’1,31%, risultato della sommatoria delle seguenti aliquote:
Attenzione. Non si applica, invece, l’aliquota di contribuzione dovuta al Fondo di rotazione o ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L'aliquota precedente era pari allo 0,51%.
L'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,31% si applica ai soggetti i cui compensi derivano da:
Ne restano esclusi invece i compensi corrisposti come:
Le aziende committenti che non hanno tenuto conto della nuova aliquota contributiva possono versare i contributi relativi al mese di gennaio 2022 entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in commento.
IVS, maternità, ANF e malattia
Per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie la contribuzione di base per l’anno 2022 è pari al 33%, a cui va aggiunta l'aliquota dello 0,50% (maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera) e l'aliquota dello 0,22% (maternità ex D.M. 12.7.2007).
Contribuzione 2022
In conclusione, la contribuzione complessiva per l'anno 2022 è pari a 35,03% per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e tenuti a versare la contribuzione DIS-COLL e a 33,72% per gli altri collaboratori e figure assimilate non soggetti a contribuzione DIS-COLL. |
ISCRO
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati aumenta l'aliquota contributiva di finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO) che passa dallo 0,26% del 2021 allo 0,51% per l’anno 2022 (articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
IVS e altre aliquote
Per gli stessi soggetti sono dovute per l’anno 2022, l'aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25% e l'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale e maternità ex D.M. 12.7.2007.
Contribuzione 2022
In conclusione, la contribuzione complessiva per l'anno 2022 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati è pari a 26,23%. |
Non cambia invece l'aliquota per i soggetti (collaboratori o professionisti) già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie confermata, per l’anno 2022, al 24%.
L'INPS comunica inoltre che per l’anno 2022:
Si ricorda che l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) e che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori di lavoro privati.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata invece l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento va eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022). L'INPS evidenzia al riguardo che l’acconto per l’anno di imposta 2022 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2022.
Infine, l'INPS ricorda che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepiti nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) e che pertanto ad essi vanno applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2021.
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