E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto carburante (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5), approvata definitivamente dal Senato lo scorso 8 marzo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
La legge di conversione del decreto-legge n. 5/2023 reca una importante novità per la disciplina del bonus carburante di 200 euro, o come più precisamente indicato dalla Camera, “un chiarimento dei relativi effetti”, le cui conseguenze sono di notevole rilievo per i datori di lavoro, per i lavoratori e per tutti i professionisti del lavoro.
Vediamo di cosa si tratta.
L'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 reca disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.
In particolare, con riferimento al bonus carburante, il comma 1 dell'articolo citato dispone, nella sua formulazione originaria (i.e. pre conversione), che:
1) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore;
2) resta fermo il regime generale di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i beni ceduti e o i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al lavoratore.
In buona sostanza la disposizione in parola prevede, per il bonus carburante erogato dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, una esenzione transitoria e aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione fiscale e contributiva disposto, a regime, per il welfare aziendale.
ATTENZIONE: Si ricorda che l'articolo 51, comma 3, del T.U. imposte sui redditi prevede l'esenzione dall'imponibile fiscale per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore nel limite di 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta. In virtù del principio generale di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, lo stesso regime generale di esenzione è applicato anche alla contribuzione previdenziale. Se il limite di 258,23 euro viene superato, l'intero valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore concorre a formare il reddito imponibile.
La disposizione citata reca una sostanziale differenza rispetto alla formulazione dell’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, cd. decreto Ucraina, che prevedeva l'erogazione del bonus carburante per il periodo d’imposta 2022 sempre nel limite di 200 euro per lavoratore (Agenzia Entrate, circolare 14 luglio 2022, n. 27/E).
Più nel dettaglio, mentre per il regime di esenzione del bonus carburante 2022 il legislatore richiamava espressamente il reddito determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi, non altrettanto fa per il bonus carburante 2023. Per il periodo d’imposta 2023, infatti, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 si limita a disporre che il bonus carburante “non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”. Viene pertanto meno il riferimento espresso all'articolo 51 del TUIR che fonda l'applicazione del principio generale di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
L'assenza di tale richiamo giustificherebbe pertanto il diverso regime applicato al bonus carburante erogato nel periodo d’imposta 2023. Per tale motivo, il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, come novellato dalla Camera dei deputati, viene integrato con il seguente “chiarimento”: l'esenzione transitoria e aggiuntiva per il 2023 concerne il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non anche quello ai fini contributivi in quanto non è posta ai sensi del TUIR.
Del resto, tale conclusione, come evidenzia il dossier parlamentare, è conforme all'interpretazione già seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto carburante, che non contempla gli effetti in termini di minori entrate contributive.
NOTA BENE: Le istruzioni operative per l'esenzione contributiva per il 2022 sono contenute nel messaggio INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022.
Assodato che il valore dei buoni benzina (o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti) ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concorrerà sempre alla formazione della base imponibile previdenziale del lavoratore (anche se di importo non superiore 200 euro), quali conseguenze pratiche derivano dalla novella?
E' evidente che la modifica introdotta in fase di conversione produce effetti sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro. Vediamone qualcuno.
Per il lavoratore il buono carburante perde di appetibilità in quanto, concorrendo, l’importo del buono ricevuto dal datore di lavoro, alla determinazione della base imponibile previdenziale:
- aumenterà l’importo della contribuzione previdenziale a proprio carico dovuta all'INPS;
- diminuirà o addirittura si azzererà la quota spettante di esonero dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: Si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto per i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. L’esonero è riconosciuto:
Le istruzioni sono state fornite con la circolare INPS 24 gennaio 2023, n. 7.
Per il datore di lavoro l'imponibilità contributiva del buono carburante comporta:
- un aumento della contribuzione previdenziale a proprio carico da versare all'INPS;
- il calcolo, nella base imponibile previdenziale, anche dell’importo del bonus carburante erogato nel 2023, da cui conseguono nuove verifiche di spettanza, al lavoratore, dell’esonero del 3% o del 2%.
Ovviamente tutto questo vale per il futuro. Relativamente ai bonus carburante 2023 erogati nei mesi precedenti l'entrata in vigore della modifica si dovranno invece attendere le istruzioni operative dell'INPS per procedere ad eventuali regolarizzazioni.
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