L’Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per consentire ai contribuenti che si sono accorti di aver ottenuto, in tutto o in parte, un contributo a fondo perduto non spettante, di poterlo restituire.
Si tratta di tre diversi codici tributo, che sono stati istituiti con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020. Tali codici servono per rimborsare all’Erario, a seguito di rinuncia spontanea, il contributo erogato in base all’articolo 25 del Decreto Rilancio, con i relativi interessi e sanzioni.
Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 ELIDE), l’Agenzia ha definito i seguenti codici:
“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Nel modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”;
nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Il Decreto Legge n. 34/2020 prevede "un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi (…)”, nella misura e alle condizioni stabilite dall’articolo 25.
Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del suddetto contributo e anche quelle per la sua restituzione, in caso di errori di valutazione.
Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, infatti, possono essere inoltrate solo istanze successive che vanno a sostituire quelle già inviate e non anche rettifiche o correzioni di errori.
La procedura di concessione del contributo, esaurendosi in dieci giorni, può essere soggetta ad errori di valutazione, così il Legislatore ha previsto - per non incorrere in sanzioni - la possibilità di regolarizzare “l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi (…) versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472”.
Esistono differenti modalità per la rinuncia spontanea al contributo, una volta rilasciata la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza:
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