I soggetti che hanno potuto applicare la proroga stabilita dall’art. 9-ter, DL n. 73/2021 (Sostegni-bis), aggiunto dalla legge di conversione n. 106/2021, sono chiamati ad effettuare, senza maggiorazione, i versamenti del saldo 2020 e del primo acconto 2021.
La data è quella del prossimo 15 settembre e riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 dei contribuenti tenuti gli ISA, in particolare coloro:
Ma l’adempimento è dovuto anche dai soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi per trasparenza;
- applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA, comprese quelle introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile fruire di dell’ulteriore differimento di 30 giorni con l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Come è stato specificato con la risoluzione n. 53/2021, i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga del DL Sostegni-bis, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateizzazione originario. In tale caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre, senza interessi. Si devono gli interessi pari al 4% annuo, però, sulle rate con scadenza successiva al 15 settembre 2021.
Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive al 15 settembre.
In una situazione diversa si trovano le società di capitali “solari” che hanno approvato il bilancio 2020 a giugno 2021 (o a luglio in seconda convocazione) e non hanno potuto beneficiare della proroga al 15 settembre (perché con ricavi superiori a 5.164.569 euro o esercitano attività non soggetta ad ISA).
Tali soggetti, infatti, potevano versare le imposte entro il 20 agosto, senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto dei vari differimenti e possono comunque provvedere entro il 20 settembre, aggiungendo la maggiorazione dello 0,4%.
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