Contratto di solidarietà industriale: tutto pronto per le domande di sgravio

Pubblicato il 12 ottobre 2022

A decorrere dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2022 i datori di lavoro potranno inviare la domanda di autorizzazione, per il 2022, allo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà industriali, previo l'obbligatorio pagamento dell’imposta di bollo.

La domanda, presentata come ogni anno tramite l’applicativo web "sgravicdsonline”, può essere precompilata dal prossimo 2 novembre.

Vediamo chi è tenuto a presentarla e come fare.

Contratti di solidarietà industriali

I contratti di solidarietà difensivi o industriali (contratti di solidarietà di tipo A) mirano a garantire l’occupazione in caso di crisi aziendale, evitando in tutto o in parte i licenziamenti attraverso la stipulazione, da parte delle rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di contratti collettivi aziendali che prevedono una riduzione concordata dell’orario di lavoro (articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

NOVITA': La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), nell'ambito della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, ha innovato la disciplina prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015, con effetto dai contratti di solidarietà stipulati dal 1° gennaio 2022, ampliando il suo campo di applicazione e modificando le percentuali di riduzione dell’orario di lavoro possibile.

Contratti di solidarietà industriali: decontribuzione

I datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà hanno diritto al riconoscimento di una riduzione contributiva del 35%:

A prevedere lo sgravio in parola è l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 60.

Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3, comma 5, D.I. n. 2/17).

Contratti di solidarietà industriali: domanda di decontribuzione

I datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda di ammissione allo sgravio contributivo al Ministero del lavoro.

Per l'anno 2022, il Ministero del lavoro (Avviso 11 ottobre 2022) ha ricordato che:

1) la domanda potrà essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”;

2) le aziende potranno precompilare le istanze con lo stesso applicativo dal 2 novembre al 10 dicembre 2022.

L’applicativo web “sgravicdsonline” è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, con la normativa di riferimento.

L’accesso è consentito esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

L'invio della domanda è possibile solo dopo aver proceduto al pagamento dell’imposta di bollo con il il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo.

Il Ministero del lavoro raccomanda di considerare i tempi tecnici necessari al pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.

Contratti di solidarietà industriali: conguaglio in Uniemens

Successivamente all'adozione dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva da parte della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro destinatari dei relativi provvedimenti possono fruire dell'esonero mediante conguaglio in Uniemens, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.

NOTA BENE: Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile e possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate secondo le indicazioni fornite dall'INPS.

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