Ammessi alla fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà le imprese, destinatarie di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020. Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021.
Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’art. 6 del D.L. n. 510/1996 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".
Le imprese interessate per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2021.
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