È la novità assoluta del decreto Sostegni bis o decreto "Imprese, Lavoro, Giovani e Salute" approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021. Si tratta del contratto di rioccupazione, un importante tassello del piano strategico del Governo che mira a promuovere l'occupazione e, più in generale, la ripresa economica.
Il contratto di rioccupazione è una misura sperimentale dalla duplice anima: formativa, in quanto consente ai lavoratori disoccupati di acquisire nuove competenze professionali utili al reinserimento nel mercato del lavoro; di incentivo all'occupazione stabile perchè riconosce ai datori di lavoro che assumono una decontribuzione per tutta la sua durata, ma a determinate condizioni.
Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.
È una misura sperimentale, operativa fino al 31 ottobre 2021.
Si pone l'obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ossia dei soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015).
Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il decreto Sostegni bis difatti pone come condizione per l'assunzione con il contratto in oggetto la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento per l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l'applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.
Le parti (datore di lavoro e lavoratore), al termine del periodo di inserimento, possono:
I datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con contratto di rioccupazione possono fruire dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Lo sgravio spetta nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrarsi e applicarsi su base mensile per un periodo massimo di 6 mesi.
La platea dei beneficiari è ristretta ai datori di lavoro privati (presumibilmente anche coloro che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c., tra cui gli studi professionali nonchè gli enti pubblici economici).
Oltre agli enti della Pubblica Amministrazione, sono espressamente esclusi dalla fruizione del bonus contributivo i datori di lavoro agricolo e domestico.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
L’esonero contributivo del 100% spetta ad alcune condizioni. I datori di lavoro privati che stipulano un contratto di rioccupazione non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento è soggetto a revoca dell’esonero ed è tenuto a rendere il beneficio già fruito. Stessa sorte subirà il datore di lavoro in caso di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione.
La revoca del beneficio non incide in alcun modo sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero e non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Per l'operatività dell'esonero occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione europea in quanto il beneficio contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).
Lo sgravio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 716,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 381,3 milioni di euro per l'anno 2022.
All'ente previdenziale spetta il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
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