Contratto di rete, distacco e codatorialità: sono alcuni strumenti utilizzati dalle imprese per rendere flessibile l’organizzazione del lavoro, con indubbi vantaggi in termini di riduzione dei costi aziendali.
Dallo scorso 23 febbraio sono in vigore nuove modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità nell’ambito di un contratto di rete. A disciplinarle è il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha emanato la nota del 22 febbraio 2022, prot. n. 315.
A distanza di qualche mese, l'INL torna sull'argomento per rispondere a due quesiti. Più nel dettaglio, all'Ispettorato si chiede:
L'Ispettorato nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro (note prot. n. 3403 del 7 aprile u.s. e n. 5235 dell’8 giugno 2022), ha fornito le seguenti risposte con la nota del 16 giugno 2022, n. 1229.
Prima di concentrarsi sulle risposte, è opportuno fare un breve cenno al modello “Unirete”.
Dal 23 febbraio 2022 le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate, sul sito www.servizi.lavoro.gov.it, attraverso il modello “Unirete”.
In particolare, per il tramite dell'impresa referente, le imprese aderenti a un contratto di rete devono eseguire le seguenti comunicazioni:
Il decreto ministeriale n. 205 del 2021, all'art. 1, comma 2, disciplina le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete.
L'articolo 30, comma 4-ter del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che, nell’ambito di un contratto di rete, l’interesse dell’impresa a distaccare i lavoratori presso altre imprese della rete sorga automaticamente in forza dell’operare della rete. Pertanto non è necessario che lo stesso sia dimostrato (si dovrà invece dimostrare la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una specifica attività) . Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete.
Con riferimento alla prima questione posta (se la modulistica Unirete si applica limitatamente ai rapporti di lavoro in codatorialità), l'INL chiarisce che appare ragionevole ritenere che le imprese della rete debbano utilizzare il modello Unirete per i distacchi intra-rete e fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità.
Pertanto, il modello Unirete:
In merito alla seconda questione posta (obbligo di comunicazione con modello Unirete per i dipendenti di una rete “soggetto” occupati presso le imprese retiste), l'Ispettorato fornisce i seguenti chiarimenti.
La rete con soggettività giuridica o “rete soggetto” è giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria e pertanto ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete.
L’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 non condiziona l’ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete. Pertanto, non essendo stato normativamente escluso, le aziende in rete possono impiegare anche i lavoratori in forza ad una rete soggetto a condizione che abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete.
Come per la rete-contratto anche per la rete “soggetto” gli obblighi di comunicazione devono essere assolti tramite il modello Unirete, secondo le modalità del D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 e le indicazioni della nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, in particolare osservando i criteri fissati all’art. 3 del decreto per l’individuazione dell’impresa di riferimento ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo.
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