L’impegno alle nuove assunzioni, elemento essenziale del contratto di espansione, non può essere considerato un obbligo di ex lege e pertanto non esclude di per sè la spettanza degli incentivi contributivi all'assunzione: è quanto chiarito dall’Inps con messaggio n. 1450 del 18 aprile 2023 con cui viene affrontata anche la questione della compatibilità o meno dell’istituto in oggetto con gli ammortizzatori sociali.
Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale in sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva per gli anni 2019, 2020 e 2021, si applica anche per gli anni 2022 e 2023 secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 215, della legge di Bilancio 2022, che ha modificato in tal senso l’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.
Con l’introduzione del comma 1-ter al medesimo art. 41 viene altresì disposto che, per gli anni 2022 e 2023, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente in caso di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.
I datori di lavoro che abbiano quindi un organico di almeno cinquanta unità possono avviare una procedura di consultazione con il Ministero del lavoro e i sindacati più rappresentativi a livello nazionale per stipulare un contratto di espansione che comporti, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali e una modifica delle competenze professionali prevedendo, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità.
Inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che disciplina i principi generali in tema di incentivi all’occupazione, prevede che gli stessi non spettano se l'assunzione è attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.
Relativamente a tale ultimo aspetto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps chiarisce che l’impegno di assumere lavoratori a tempo indeterminato (o con contratto di apprendistato professionalizzante) assunto dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione del contratto di espansione non integra la fattispecie di obbligo preesistente in quanto, sebbene il contratto di espansione sia volto a realizzare un ricambio della forza lavoro aziendale, la previsione di un numero di assunzioni da effettuare non può essere considerata obbligo legale (quale ad esempio quello previsto per il rispetto delle quote di riserva di soggetti disabili) ma semplice adempimento della previsione contrattuale.
Nelle ipotesi in cui venga stipulato un contratto di espansione, infatti, il datore di lavoro decide liberamente di accedere alla misura considerando che, per attuare i programmi di reindustrializzazione e riorganizzazione e razionalizzare l’impiego delle competenze professionali in organico, è necessario un ricambio della forza lavoro.
La seconda questione affrontata nel messaggio in oggetto riguarda la compatibilità o meno del contratto di espansione con l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
A tale proposito, l’art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2015 dispone che gli incentivi non sono dovuti se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
L’Inps rileva che nella stipula del contratto di espansione è implicita la volontà del datore di lavoro di porre essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione, al cui interno le nuove assunzioni rappresentano un elemento essenziale sia per la sostituzione dei lavoratori in esodo sia per l’acquisizione di nuove figure professionali coerenti con la riorganizzazione e la reindustrializzazione stessa.
Ne deriva che, dato il carattere di specialità del contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle relative misure agevolative anche se siano in atto riduzioni dell’orario di lavoro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".