Le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, possono accedere esclusivamente al nuovo prepensionamento introdotto nell’ambito del “contratto di espansione” previsto all’art. 26-quater del cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019).
Si tratta di un'indennità mensile - erogata dal datore di lavoro - eventualmente integrata dall'indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
I chiarimenti sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, a integrazione di quanto già contenuto nel precedente intervento di prassi (circolare n. 16 del 6 settembre 2019).
Il cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) all’art. 26-quater ha novellato l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, inserendo il “contratto di espansione”. Si ricorda, al riguardo, che la novità legislativa ha eliminato e sostituito al contempo il contratto di solidarietà espansiva, che dal 30 giugno 2019 non esiste più.
Dunque, mediante la sottoscrizione del “contratto di espansione” l’azienda può accedere a una serie di misure di semplificazione e contenimento del costo del lavoro, che possono essere così riassunte:
Al co. 6 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore ha previsto espressamente che la prestazione di cui al comma precedente (prepensionamento) possa essere riconosciuta anche "per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi".
La prestazione richiamata, disposta al co. 5 del medesimo art. 41, consiste nell’opportunità di prepensionarsi con cinque anni di anticipo (60 mesi) rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata. La pensione anticipata in esodo, che deve essere effettuata nell’ambito di un accordo di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, prevede il riconoscimento da parte del datore di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, di un'indennità mensile, ove spettante, comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.
A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, la norma ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo.
Di contro, il legislatore, per le medesime imprese, non ha previsto stanziamenti di risorse per l'accesso alla misura di cui ai co. 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria). A conferma di tale ragionamento, il Ministero del Lavoro evidenzia che l'ambito soggettivo della misura di cui ai predetti commi (integrazione salariale straordinaria per le riduzioni orarie) è espressamente riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
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