I CCNL possono derogare alla durata massimadi stipula del primo contratto a termine, pari a 12 mesi. Gli accordi nazionali, territoriali o aziendali, infatti, consentono non solo di stipulare il primo contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24), ma anche di rinnovare e prorogare rapporti in scadenza. Con la differenza che mentre per stipulare il primo contratto la possibilità è concessa fino al 30 settembre 2022, per rinnovi e proroghe non c'è alcun limite temporale e la possibilità resterà operativa anche dopo tale termine.
A darne notizia è l’INL, con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021.
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto, con l’art. 41-bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.
Con il comma 1, lett. a) dell’art. 41-bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi). In altri termini, ai contratti collettivi dell’art. 51 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
La modifica introdotta al comma 1 dell’art. 19 non ha riflessi unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.
Va, infatti, ricordato che il comma 01 dell’art. 21 stabilisce espressamente che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Pertanto, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
In tal senso, quindi, con le modifiche introdotte con il “Decreto Sostegni-bis”, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41-bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che:
A differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022.
Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.
Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
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