L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 21 dicembre 2018, fornisce chiarimenti circa l’applicazione dell’aliquota Iva ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli e alle prestazioni rese da intermediari del settore, a seguito della modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 340 della Legge n. 205/2017 al n. 119) della tabella A, parte III, Dpr 633/1972.
L’obiettivo di tale modifica normativa è quello di aggiornare la prassi del settore, soprattutto in caso di eventi maggiormente complessi, quali i concerti vocali e strumentali, in cui sono coinvolte più figure che concorrono, alla realizzazione dell'evento spettacolistico, fino alla vendita del biglietto allo spettatore, consumatore finale.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate vengono formulati considerando anche le modalità operative che caratterizzano l’organizzazione degli eventi spettacolistici ed il contenuto delle prestazioni rese dai soggetti che intervengono nella filiera.
Ricorda l’Agenzia che la nuova versione della norma trova applicazione dal 1° gennaio 2018.
Di seguito le principali precisazioni rese dall’Amministrazione finanziaria sul tema in oggetto.
In primo luogo, chiarisce la circolare n. 20/E/2018 che l'aliquota IVA agevolata del 10% prevista per i contratti dello spettacolo di cui al n. 123 della tabella A, parte III, Dpr 633/1972, a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2018 al n. 119 della tabella, si applica anche ai contratti in cui le operazioni del n. 119 sono effettuate tramite un intermediario.
Pertanto, considerato sempre il caso esemplificativo di concerti vocali e strumentali, l’Agenzia ritiene che l’aliquota IVA agevolata del 10% trovi applicazione, anzitutto, alle prestazioni rese dagli artisti, sia nel caso in cui il relativo rapporto contrattuale venga intrattenuto da questi ultimi direttamente con l’organizzatore dello spettacolo, sia nel caso in cui gli artisti vengano scritturati dal produttore-intermediario.
Riferendosi, in particolare, ai contratti intermediari/organizzatori, l’Agenzia precisa che l’agevolazione può essere applicata all’intero “pacchetto” di prestazioni venduto dal produttore-intermediario all’organizzatore (comprendente, ad esempio, l’assistenza musicale, la fornitura di impianti, la realizzazione del palco e delle scenografie, l’assistenza luci, eccetera), insieme alla prestazione dell’artista, purché funzionali e strumentali alla realizzazione della performance e all’esibizione dell’artista.
Restano, invece, escluse in ogni caso dall’ambito applicativo del n. 119) le operazioni che, seppure correlate alla realizzazione dell’evento spettacolistico, non concorrono a connotare lo stesso evento sotto il profilo artistico.
Per esempio, non scontano l’IVA agevolata quelle prestazioni che non forniscono nessun connotato “artistico” allo spettacolo, come:
forniture o realizzazioni di strutture quali camerini o bagni chimici;
disponibilità di personale con mansioni non caratterizzanti lo spettacolo, come il direttore di produzione o gli addetti alle pulizie;
servizi di carattere promozionale;
servizi vari come il trasporto di persone, catering, o lo svolgimento di pratiche amministrative.
Inoltre, aggiunge la circolare 20/E/2018, che per dare prova, in sede di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, della corretta applicazione dell’aliquota del 10% di cui al citato n. 119), è necessario che i rapporti contrattuali tra le parti siano in forma scritta e conservati fino allo scadere del termine di decadenza del potere di accertamento e riscossione.
Infine, si applica l’aliquota IVA ordinaria (o, a seconda dei casi, l’aliquota o il regime propri in base alla specifica disciplina) nell’ambito dei rapporti tra l’intermediario ed i terzi fornitori per tutti i beni ed i servizi che l’intermediario acquista da questi ultimi al fine di comporre il “pacchetto” da vendere all’organizzatore sulla base delle indicazioni degli artisti.
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