Contratti: il foro esclusivo va pattuito in maniera inequivoca

Pubblicato il 26 gennaio 2018

Non è idonea a identificare un foro esclusivo l’espressione "per qualsiasi controversia è competente il foro di …” utilizzata in un contratto.

La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce, infatti, a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso.

La pattuizione di foro esclusivo, ossia, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve emergereda una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”.

E’ quanto ribadito dalla Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 1383 del 25 gennaio 2018 e con la quale è stato ritenuto che la clausola di un contratto "Foro competente - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano" non esprimesse esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo "per ogni controversia”.

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