Niente ammissione al passivo fallimentare per crediti maturati dall’agente di commercio a titolo di provvigioni, indennità suppletiva e corrispettivo del patto di non concorrenza, in mancanza di data certa anteriore al fallimento sulle scritture comprovanti il rapporto.
In tali casi, non è ammesso provare per testi o per presunzioni l'anteriorità della data di stipula dei contratti al fallimento, atteso che nel contratto di agenzia la forma scritta è prescritta "ad probationem”.
Così la Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 11111 del 27 aprile 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui il Tribunale di Treviso, nella causa di opposizione allo stato passivo promossa da un agente nei confronti della Curatela del Fallimento di una Srl in liquidazione, aveva rigettato la sua richiesta di essere ammesso al passivo fallimentare.
L’agente si era rivolto alla Suprema corte lamentando, da un lato, un'errata interpretazione dell'art. 1742 c.c. laddove la decisione di merito aveva ritenuto che la forma scritta ad probationem richiesta per il contratto di agenzia presupponga la prova della data certa anteriore al fallimento, dall’altro, un error in procedendo per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti.
La Sezione lavoro della Cassazione ha giudicato entrambi i motivi infondati: secondo gli Ermellini, il rilievo che nella specie era stato attribuito alla prova della data certa era coerente con l'orientamento accolto dalla giurisprudenza della medesima Corte, per cui le scritture private prive di data certa sono inopponibili ai soggetti, come il curatore del fallimento, estraneo al rapporto giuridico di cui esse costituiscono prova scritta, ove, in relazione alla loro data, si vogliano conseguire effetti negoziali propri della convenzione.
E questo era occorso nel caso in esame, in cui il ricorrente intendeva derivare dai contratti di agenzia esibiti gli effetti conseguenti al pagamento del corrispettivo convenuto, delle indennità di fine rapporto e del corrispettivo ivi previsto in relazione al convenuto patto di non concorrenza.
Nella decisione, il Collegio di legittimità ha inoltre confermato l’inammissibilità della prova per testi o per presunzioni dell'anteriorità al fallimento della data di stipula dei predetti contratti, ribadendo, in proposito, i principi già enunciati dalla giurisprudenza della medesima Corte con riguardo all'ipotesi di contratto di agenzia, la cui forma scritta del contratto è prescritta "ad probationem”.
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