Tutto il periodo di lockdown durante il quale le aziende sono rimaste chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, non sarà considerato ai fini della durata del contratto a termine. Si realizza, quindi, una proroga automatica dei contratti a tempo determinato per il periodo di sospensione dovuto al COVID-19.
La novità è contenuta in un emendamento approvato in commissione Bilancio della Camera, introducendo il nuovo co. 1-bis, nell’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). La disposizione, inoltre, si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro in corso rimanendo esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’estensione della durata i contratti medio tempore cessati.
Nel corso dell’esame di conversione del “Decreto Rilancio”, è stato approvato all’interno del cd. “pacchetto lavoro” un emendamento che introduce:
Ciò significa che l’intero periodo durante il quale le imprese sono state chiuse è ininfluente ai fini della durata del contratto a termine.
Al co. 1 dell’art. 93 del “Decreto Rilancio”, il legislatore ha reso possibile non indicare la causale, fino al prossimo 30 agosto, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine che erano in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020.
Vengono quindi esclusi dal nuovo regime:
Importanti novità sono state apportate anche in tema di:
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