Sulle integrazioni salariali previste dal contratto di espansione – art. 41, Dlgs. n. 148/2015 – il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale.
Ritenendo superato quanto contenuto nella circolare n. 98/2020, l’Inps rivede la sua posizione in merito all’obbligo contributivo ricadente sul datore di lavoro in caso di accesso all’istituto, introdotto in via sperimentale per il 2019-2020, del contratto di espansione.
Con la riscrittura dell’art. 41 del DLgs. n. 148/2015, da parte del DL n. 34/2019, è stato introdotto il contratto di espansione, dedicato alle imprese con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, che intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali.
Il contratto di espansione richiede la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria), ed è utile per assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Il contratto contiene anche l’indicazione di coloro per i quali è prevista l’uscita anticipata – ossia ai quali manchino non più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria – che avranno un’indennità mensile fino al conseguimento della pensione.
Per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie ricorrendo al trattamento straordinario di integrazione salariale.
La precedente circolare Inps n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro, aveva affermato che sull’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione era dovuto il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
Ma successivamente, dopo approfondimenti effettuati dal dicastero del Lavoro, è stata fatta marcia indietro sostenendo che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Quindi, con circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, l’Inps afferma che le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 devono ritenersi superate e per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.
Di più, la circolare n. 143/2020 sostiene che il datore di lavoro può procedere al recupero degli importi eventualmente già versati, che avverrà attraverso una nota di rettifica.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, vengono confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 98/2020.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".