Contraddittorio preventivo solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Pubblicato il 07 giugno 2013
In materia di riscossione delle imposte, l'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente è imposto, ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, della Legge n.
212/2000, solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contraddittorio, ossia, non è obbligatorio in tutti casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo.
La disposizione di cui all'articolo 36 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, infatti, implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.
E' quanto sancito dalla Suprema corte di legittimità nel testo della sentenza n.
14144 del 5 giugno 2013 con la quale è stato definitivamente confermato un avviso di rettifica del reddito notificato ad una Srl.