Con l'entrata in vigore del Dlgs 8/2016, che ha previsto la depenalizzazione, tra l'altro, anche del contrabbando sono sorti alcuni problemi interpretativi circa il sistema sanzionatorio da applicare oppure la possibilità da parte dell'Agenzia delle Dogane di applicare il sequestro cautelare previsto dalla Legge n. 689/81.
Così, con la nota 55383 del 24 maggio, le Dogane offrono alle proprie Strutture territoriali alcune indicazioni operative al riguardo.
Con la depenalizzazione del contrabbando semplice, ossia non aggravato da specifici comportamenti personali, la condotta rimane illecita ma sanzionabile in via esclusivamente amministrativa. Pertanto, i funzionari delle Dogane hanno l'obbligo di inoltrare il relativo rapporto alle sole autorità amministrative, che sono quelle “competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse”.
Secondo l'Agenzia, la Legge n. 689/81 in materia di sanzioni non aventi carattere penale in questo contesto specifico non trova applicazione, esistendo nel nostro ordinamento una disciplina speciale che regola l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, che è quella prevista dal Dlgs n. 472/97.
Pertanto, potendosi ora considerare il contrabbando depenalizzato un fenomeno esclusivamente tributario, ad esso saranno applicabili, per i profili procedimentali, le norme della disciplina speciale di cui al Dlgs n. 472/97, con relative conseguenze in termini di contestazione della sanzione o di pagamento in misura ridotta. Solo in caso di lacune si potranno applicare le disposizioni di cui alla Legge n. 681/81.
E', quindi, chiarito che dal momento che il sequestro cautelare non è disciplinato procedimentalmente dal Dlgs 472/97, ad esso si applicheranno, in via sussidiaria, le norme degli articoli 13 e seguenti della sopra citata legge.
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