Il rito “superaccellerato” in materia di appalti, di cui all'art. 120 commi 2-bis e 6-bis D.Lgs. n. 104/2010, è applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra la fase di ammissione/esclusione e la fase di aggiudicazione.
Laddove, invece – come nella fattispecie qui esaminata – la suddetta distinzione non sia ravvisabile, le esigenze di rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili dai protagonisti della gara, divengono attuali solo nel momento in cui il procedimento è giunto alla fase di aggiudicazione definitiva, soggetta all'usuale rito, pur speciale, disciplinato dai restanti commi del citato art. 120 c.p.a.
E’ quanto enunciato da Tar per la Puglia, sezione terza, con sentenza n. 394 del 14 aprile 2017, richiamando, in proposito, il pronunciamento del Consiglio di Stato ove si afferma che “la novella all'art. 120 c.p.a. disegna per le gare pubbliche un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda”.
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