La Consulta, con sentenza n. 61 depositata il 27 marzo 2018, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 202, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari.
La relativa questione era stata sollevata dalla Regione Campania in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché, in via subordinata, al principio di leale collaborazione.
Ed è su quest'ultimo punto che i giudici costituzionali la hanno ritenuta fondata. Per la Corte costituzionale, infatti, l’esercizio di competenze statali e regionali contigue o parzialmente coincidenti deve essere accompagnato da garanzie di carattere procedimentale “poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”.
Nella specie, è stata riconosciuta una chiara sovrapposizione di competenze “poiché gli interventi progettati dallo Stato vengono pur sempre a ricadere su singole collettività locali e su specifici territori, cosicché la compatibilità dell’interferenza deve essere in concreto valutata ponderando, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, l’interesse pubblico sottostante all’assunzione da parte dello Stato di funzioni parzialmente sovrapponibili a quelle regionali con quello sotteso alle medesime funzioni delle Regioni”. E ciò non può che avvenire in una sede di concertazione istituzionale di tipo collegiale quale, nel caso in esame, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’articolo censurato, quindi, è da dichiarare costituzionalmente illegittimo – si legge nella decisione – “nella parte in cui non prevede l’intesa, la cui sede – data la natura degli interessi in gioco – deve essere individuata nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".