Consulta su reati ex Dlg 231/2001: condizioni per ammettere le parti civili

Pubblicato il 19 luglio 2014 Davanti alla Corte costituzionale è stato sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale e delle disposizioni integrali del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), nella parte in cui non si consente alle persone offese e vittime del reato di chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti.

Secondo il giudice rimettente l’art. 83, comma 1, cpp, stabilisce che “l’imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”; nella causa che si tiene dinanzi al rimettente, l’ente è imputato insieme con i “coimputati” propri dipendenti e quindi non è permessa una sua citazione anche come responsabile civile poiché l’imputato e l’ente sarebbero coimputati per lo stesso reato.

La sentenza n. 218 del 18 luglio 2014 ha giudicato inammissibile la questione; tuttavia, fa presente che l'art. 83, comma 1, cpp, richiamato dal giudice rimettente, non è del tutto contrario alla citazione dell’ente come responsabile civile.

Infatti, nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231/2001, il reato riportabile all’ente è formato da una fattispecie complessa e non corrisponde appieno al reato commesso dalla persona fisica, il quale è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa; inoltre entrano in gioco la qualifica soggettiva della persona fisica ed il vantaggio che ne ricava l'ente.

Quindi l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide perfettamente con il reato e, di conseguenza, l’ente e l’autore del reato non sono dei coimputati, in quanto sui due pende un diverso capo di imputazione.

Sotto tale aspetto può ritenersi non censurabile la costituzione di parte civile nei procedimenti per responsabilità amministrativa delle società.
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